Art. 3

Individuazione delle zone ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus dell'HPAI

In vigore dal 10 ago 2018
Individuazione delle zone ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus dell'HPAI 1.   Gli Stati membri individuano le zone dei loro territori che sono particolarmente a rischio di introduzione dei virus dell'HPAI nelle aziende («zone ad alto rischio»), tenendo conto dei seguenti elementi: a) i fattori di rischio di introduzione dei virus dell'HPAI nelle aziende, in particolare sotto i seguenti aspetti: i) la loro ubicazione geografica in zone degli Stati membri attraverso le quali si spostano gli uccelli migratori, o dove tali volatili si riposano durante i loro spostamenti migratori dopo l'ingresso nell'Unione in particolare attraverso le rotte migratorie nordorientali e orientali; ii) la loro prossimità a zone umide, stagni, paludi, laghi, fiumi o mari dove gli uccelli migratori, in particolare quelli degli ordini Anseriformes e Charadriiformes, possono radunarsi e fare tappa; iii) la loro ubicazione geografica in zone caratterizzate da un'alta densità di uccelli migratori, in particolare uccelli acquatici; iv) la detenzione di pollame in allevamenti all'aperto in cui non sia possibile prevenire o controllare adeguatamente il contatto tra volatili selvatici e pollame; v) l'individuazione ora e in passato di virus dell'HPAI nel pollame, in altri volatili in cattività e in volatili selvatici; b) i fattori di rischio di diffusione dei virus dell'HPAI all'interno di aziende e tra aziende, in particolare qualora: i) l'ubicazione geografica dell'azienda sia in una zona ad alta densità di aziende, in particolare aziende che detengono anatre ed oche e altro pollame con accesso a spazi all'aperto; ii) l'intensità della circolazione di veicoli per il trasporto di pollame e persone all'interno di aziende e tra aziende, nonché di altri contatti diretti e indiretti tra le aziende, sia elevata; c) le valutazioni del rischio e le consulenze scientifiche in relazione alla gravità della diffusione dei virus dell'HPAI attraverso i volatili selvatici effettuate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dagli organismi nazionali e internazionali di valutazione del rischio; d) i risultati dei programmi di sorveglianza condotti in conformità all' della direttiva 2005/94/CE. 2.   Gli Stati membri assicurano che i portatori di interesse del settore avicolo, tra cui le piccole aziende, siano informati con i mezzi più opportuni sulla delimitazione delle zone ad alto rischio individuate in conformità al paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri riesaminano costantemente l'estensione della delimitazione delle zone ad alto rischio.
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