Art. 1

In vigore dal 10 ago 2018
La decisione (PESC) 2015/740 è così modificata: 1) all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   È inoltre vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi, compresa la fornitura di personale mercenario armato, in relazione ad attività militari o in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nel Sud Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari o in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni o riassicurazioni, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nel Sud Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati; c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui alla lettera a) o b).»; 2) l' è sostituito dal seguente: « L' non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di: a) armi e materiale connesso, nonché formazione e assistenza, destinati esclusivamente al sostegno o all'uso da parte del personale delle Nazioni Unite, comprese la missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan (UNMISS) e la forza di sicurezza interinale delle Nazioni Unite per Abyei (UNISFA); b) equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo e relativa assistenza o formazione tecnica, previa notifica al comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma della risoluzione 2206 (2015) («comitato»); c) abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nel Sud Sudan da personale delle Nazioni Unite, operatori dei media e operatori umanitari e dello sviluppo e personale associato, per loro esclusivo uso personale; d) armi e materiale connesso temporaneamente esportati nel Sud Sudan dalle forze di uno Stato che interviene, in conformità del diritto internazionale, unicamente e direttamente per agevolare la protezione e l'evacuazione dei propri cittadini e delle persone sulle quali ha responsabilità consolare nel Sud Sudan, previa notifica al comitato; e) armi e materiale connesso, nonché formazione e assistenza tecnica, destinati alla task force regionale dell'Unione africana o in suo appoggio, unicamente per le operazioni regionali volte a contrastare l'Esercito di resistenza del Signore, previa notifica al comitato; f) armi e materiale connesso, nonché formazione e assistenza tecnica, unicamente a sostegno dell'attuazione dei termini dell'accordo di pace, previa approvazione da parte del comitato; g) altre vendite o forniture di armi e di materiale connesso o fornitura di assistenza o di personale, previa approvazione da parte del comitato.»; 3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 2 bis 1.   Gli Stati membri ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti marittimi e aeroporti, in accordo con le proprie autorità e legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti nel Sud Sudan, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell'. 2.   Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma dell'.»; 4) all', paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) designate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato a norma dei punti 6, 7, 8 e 9 dell'UNSCR 2206 (2015) e del punto 14 dell'UNSCR 2428 (2018), il cui elenco figura nell'allegato I della presente decisione;»; 5) all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) persone ed entità designate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato a norma dei punti 6, 7, 8 e 12 dell'UNSCR 2206 (2015) e del punto 14 dell'UNSCR 2428 (2018), il cui elenco figura nell'allegato I della presente decisione;».
Storico versioni

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