Art. 3
Etichettatura
In vigore dal 3 ago 2018
Etichettatura
Ai fini dell'applicazione dei requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, alla voce «nome dell'organismo» corrisponde l'indicazione «barbabietola da zucchero».
Storico versioni
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Proeli:dec_impl:2018:1113:oj#art-3