Art. 2
Rinnovo dell'autorizzazione
In vigore dal 3 ago 2018
Rinnovo dell'autorizzazione
In conformità alle condizioni stabilite nella presente decisione è rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio dei seguenti prodotti:
a)
gli alimenti e gli ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco GA21;
b)
i mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco GA21;
c)
il granturco GA21 in prodotti contenenti o costituiti da tale granturco, per qualsiasi altro uso diverso da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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