Art. 2

Rinnovo dell'autorizzazione

In vigore dal 3 ago 2018
Rinnovo dell'autorizzazione In conformità alle condizioni stabilite nella presente decisione è rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio dei seguenti prodotti: a) gli alimenti e gli ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco GA21; b) i mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco GA21; c) il granturco GA21 in prodotti contenenti o costituiti da tale granturco, per qualsiasi altro uso diverso da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
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Rinnovo dell'autorizzazione (Art. 2 Decisione (UE) 2018/1112) — Testo vigente | Portale Normativo