Art. 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

In vigore dal 3 ago 2018
Organismo geneticamente modificato e identificatore unico A norma del regolamento (CE) n. 65/2004, al granturco geneticamente modificato di cui all'allegato, lettera b), della presente decisione sono assegnati i seguenti identificatori unici: a) l'identificatore unico MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 per il granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × NK603; b) l'identificatore unico MON-87427-7 × MON-ØØ6Ø3-6 per il granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × NK603; c) l'identificatore unico MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 per il granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 89034 × NK603; d) l'identificatore unico MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 per il granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034.
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