Art. 2

In vigore dal 16 lug 2018
1.   Il «Modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus riguardante l' e l'allegato 1» accluso all'accordo Interbus è adattato e spostato nel nuovo allegato 6 dell'accordo Interbus. 2.   All'accordo Interbus è aggiunto un nuovo allegato, come segue: «ALLEGATO 6 Modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus Condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada DICHIARAZIONE DI … (nome della parte contraente) RELATIVA ALL' E ALL'ALLEGATO 1 Le quattro condizioni di cui al capo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51): a) sono state recepite nell'ordinamento nazionale con … (riferimenti legislativi); b) saranno recepite nell'ordinamento nazionale … (data). Modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus relativa all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1). (da effettuare entro i due mesi successivi all'adozione della decisione n. x/xxxx del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo Interbus) DICHIARAZIONE EFFETTUATA DA … (nome della parte contraente) 1. Per quanto riguarda l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011, la legislazione nazionale vigente del dichiarante stabilisce i seguenti limiti massimi per il risarcimento per il decesso, comprese spese ragionevoli per le esequie, o le lesioni personali, nonché per la perdita o il danneggiamento del bagaglio dovuti a un incidente derivante dall'utilizzo di autobus, non inferiori a: — EUR … (o importo equivalente nella valuta nazionale) per passeggero; — EUR … (o importo equivalente nella valuta nazionale) per bagaglio. 2. La legislazione nazionale vigente del dichiarante prevede che, in caso di danneggiamento di una sedia a rotelle, di altre attrezzature per la mobilità o di dispositivi di assistenza, l'importo del risarcimento sia pari al costo della sostituzione o della riparazione dell'attrezzatura perduta o danneggiata? SÌ ☐ NO ☐ 3. Si prevede che gli importi finanziari stabiliti all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 181/2011, nonché il risarcimento in caso di danneggiamento di una sedia a rotelle, di altre attrezzature per la mobilità o di dispositivi di assistenza, saranno adattati dal dichiarante ai requisiti del regolamento entro … (data, entro tre anni dall'entrata in vigore della decisione n. x/xxxx del comitato misto ai sensi dell'accordo Interbus o, a seconda dei casi, entro tre anni dalla data di ratifica dell'accordo Interbus di una nuova parte contraente). »
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Art. 2 Decisione (UE) 2018/1034 — Testo vigente | Portale Normativo