Art. 2
In vigore dal 16 lug 2018
1. Il «Modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus riguardante l' e l'allegato 1» accluso all'accordo Interbus è adattato e spostato nel nuovo allegato 6 dell'accordo Interbus.
2. All'accordo Interbus è aggiunto un nuovo allegato, come segue:
«ALLEGATO 6
Modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus
Condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada
DICHIARAZIONE DI … (nome della parte contraente) RELATIVA ALL' E ALL'ALLEGATO 1
Le quattro condizioni di cui al capo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51):
a)
sono state recepite nell'ordinamento nazionale con
… (riferimenti legislativi);
b)
saranno recepite nell'ordinamento nazionale
… (data).
Modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus relativa all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).
(da effettuare entro i due mesi successivi all'adozione della decisione n. x/xxxx del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo Interbus)
DICHIARAZIONE EFFETTUATA DA … (nome della parte contraente)
1.
Per quanto riguarda l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011, la legislazione nazionale vigente del dichiarante stabilisce i seguenti limiti massimi per il risarcimento per il decesso, comprese spese ragionevoli per le esequie, o le lesioni personali, nonché per la perdita o il danneggiamento del bagaglio dovuti a un incidente derivante dall'utilizzo di autobus, non inferiori a:
—
EUR … (o importo equivalente nella valuta nazionale) per passeggero;
—
EUR … (o importo equivalente nella valuta nazionale) per bagaglio.
2.
La legislazione nazionale vigente del dichiarante prevede che, in caso di danneggiamento di una sedia a rotelle, di altre attrezzature per la mobilità o di dispositivi di assistenza, l'importo del risarcimento sia pari al costo della sostituzione o della riparazione dell'attrezzatura perduta o danneggiata?
SÌ ☐ NO ☐
3.
Si prevede che gli importi finanziari stabiliti all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 181/2011, nonché il risarcimento in caso di danneggiamento di una sedia a rotelle, di altre attrezzature per la mobilità o di dispositivi di assistenza, saranno adattati dal dichiarante ai requisiti del regolamento entro … (data, entro tre anni dall'entrata in vigore della decisione n. x/xxxx del comitato misto ai sensi dell'accordo Interbus o, a seconda dei casi, entro tre anni dalla data di ratifica dell'accordo Interbus di una nuova parte contraente).
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