Art. 2

In vigore dal 16 lug 2018
1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da: a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi responsabili di atti che compromettono lo Stato di diritto od ostacolano una soluzione politica inclusiva nelle Maldive, inclusi atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza; b) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi coinvolti nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di gravi violazioni o abusi dei diritti umani; c) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi associati alle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) e b), elencate nell'allegato. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato, né è destinato a loro vantaggio. 3.   L'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritiene appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono: a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione; oppure e) pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa ai sensi del presente paragrafo. 4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 nell'elenco figurante nell'allegato, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato; e d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa ai sensi del presente paragrafo. 5.   Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inseriti nell'elenco effettuino un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data dell'inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell'elenco, purché lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui al paragrafo 1. 6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi conclusi od obbligazioni sorte precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; oppure c) pagamenti dovuti in forza di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.
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Art. 2 Decisione (UE) 2018/1006 — Testo vigente | Portale Normativo