Art. 1

In vigore dal 16 lug 2018
1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio di persone fisiche: a) responsabili di atti che compromettono lo stato di diritto od ostacolano una soluzione politica inclusiva nelle Maldive, compresi atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza; b) coinvolte nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di gravi violazioni o abusi dei diritti umani; c) associate a quelle di cui alle lettere a) e b), elencate nell'allegato. 2.   Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio. 3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare: a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale; b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di quest'ultima; c) conformemente a un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; oppure d) ai sensi del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia. 4.   Si ritiene che il paragrafo 3 si applichi anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). 5.   Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi del paragrafo 3 o 4. 6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure prescritte ai sensi del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a quelle promosse od ospitate dall'Unione, od ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, qualora vi si conduca un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresa la promozione dei diritti umani e dello Stato di diritto nelle Maldive. 7.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può nondimeno decidere di concedere la deroga proposta. 8.   Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.
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In sintesi

Gli Stati membri dell'Unione europea hanno l'obbligo di vietare l'ingresso o il transito sul proprio territorio alle persone fisiche elencate nell'allegato, responsabili di violenze, repressioni o abusi dei diritti umani nelle Maldive. Tale divieto non impone a uno Stato di rifiutare l'ingresso ai propri cittadini. Sono previste specifiche eccezioni quando lo Stato membro deve rispettare obblighi internazionali, come nel caso di conferenze ONU, accordi su privilegi e immunità, ospitalità dell'OSCE o in base ai Patti Lateranensi per l'Italia. Inoltre, è possibile concedere deroghe per urgenti ragioni umanitarie o per partecipare a incontri politici volti a promuovere i diritti umani, seguendo una procedura di notifica al Consiglio dell'Unione europea.

Perché esiste questa norma

La norma introduce misure restrittive per impedire l'ingresso o il transito nell'Unione europea di persone responsabili di violazioni dei diritti umani o di minacce allo stato di diritto e al processo politico nelle Maldive. Lo scopo è sanzionare tali soggetti garantendo al contempo specifiche deroghe per obblighi internazionali o urgenti motivi umanitari e diplomatici.

A chi si applica

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, tenuti ad attuare i divieti e le procedure di deroga, e alle persone fisiche elencate nell'allegato coinvolte in violazioni e atti repressivi nelle Maldive.

Esempio pratico

Un individuo sanzionato presente nell'elenco tenta di transitare in un aeroporto dell'Unione europea per una vacanza e viene respinto dalle autorità di frontiera. Se lo stesso individuo dovesse recarsi in uno Stato membro per partecipare a un incontro diplomatico finalizzato a ristabilire il dialogo sui diritti umani nelle Maldive, lo Stato ospitante potrebbe notificare la richiesta di deroga al Consiglio per consentirne l'ingresso temporaneo e limitato a tale scopo.

Adempimenti e conseguenze

Gli Stati membri devono impedire l'ingresso o il transito dei soggetti indicati, informare il Consiglio in caso di deroghe per obblighi internazionali e presentare notifica scritta per le deroghe umanitarie o diplomatiche; per i soggetti elencati la conseguenza è il divieto di ingresso e transito nel territorio UE.

Domande frequenti

Uno Stato membro può rifiutare l'ingresso sul proprio territorio a un proprio cittadino in base a questa norma?No, la norma specifica espressamente che l'obbligo di divieto non vincola gli Stati membri a negare l'ingresso ai propri cittadini.
In quali casi eccezionali è possibile concedere una deroga al divieto di viaggio?Le deroghe possono essere concesse per urgenti ragioni umanitarie, per adempiere a obblighi di diritto internazionale o per consentire la partecipazione a riunioni intergovernative e dialoghi politici incentrati sui diritti umani e lo stato di diritto.
Come funziona la procedura se un membro del Consiglio si oppone alla concessione di una deroga?Se entro due giorni lavorativi dalla notifica scritta un membro del Consiglio solleva un'obiezione, il Consiglio può comunque decidere di concedere la deroga deliberando a maggioranza qualificata.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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