Art. 1
In vigore dal 16 lug 2018
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio di persone fisiche:
a)
responsabili di atti che compromettono lo stato di diritto od ostacolano una soluzione politica inclusiva nelle Maldive, compresi atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza;
b)
coinvolte nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di gravi violazioni o abusi dei diritti umani;
c)
associate a quelle di cui alle lettere a) e b),
elencate nell'allegato.
2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare:
a)
in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
b)
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di quest'ultima;
c)
conformemente a un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; oppure
d)
ai sensi del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.
4. Si ritiene che il paragrafo 3 si applichi anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi del paragrafo 3 o 4.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure prescritte ai sensi del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a quelle promosse od ospitate dall'Unione, od ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, qualora vi si conduca un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresa la promozione dei diritti umani e dello Stato di diritto nelle Maldive.
7. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può nondimeno decidere di concedere la deroga proposta.
8. Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.
Storico versioni
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