Art. 2
In vigore dal 4 lug 2018
1. La concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata al rispetto, da parte dell'Ucraina, di meccanismi democratici effettivi – compreso il pluralismo parlamentare - e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani.
2. La Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna monitorano il rispetto del prerequisito di cui al paragrafo 1 durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (8).
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