Art. 4
In vigore dal 26 giu 2018
In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, conformemente al suo articolo 47 dell'accordo e fatte salve le notifiche ivi previste, le seguenti parti dell'accordo si applicano a titolo provvisorio tra l'Unione e il Giappone (1):
a)
gli articoli 11, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 40 e 41;
b)
gli articoli 13, 15 (a eccezione del paragrafo 2, lettera b)], 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 e 37, l'articolo 38, paragrafo 1, e l'articolo 39, nella misura in cui essi riguardino materie per le quali l'Unione ha già esercitato la propria competenza internamente;
c)
gli , paragrafo 1, nella misura in cui essi riguardino materie di competenza dell'Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:
d)
l'articolo 42 (a eccezione del paragrafo 2, lettera c)], gli articoli da 43 a 47, l'articolo 48, paragrafo 3, e gli articoli 49, 50 e 51, nella misura in cui tali disposizioni siano limitate al fine di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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