Art. 1

In vigore dal 25 giu 2018
1.   Le rimanenti restrizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS di cui all', paragrafo 4, lettere a) e b), della decisione 2010/365/UE non si applicano alla Bulgaria e alla Romania, nelle relazioni tra di esse e in quelle con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, nonché la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera. 2.   L'articolo 25 della convenzione Schengen si applica alla Bulgaria e alla Romania, tra loro e nelle loro relazioni con gli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non pregiudica l'adozione di una decisione del Consiglio che fissa la data della soppressione dei controlli alle frontiere interne con la Bulgaria e la Romania.
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