Art. 4

In vigore dal 25 giu 2018
1.   La Bulgaria vieta l'immissione sul mercato al di fuori della regione Yambol dei seguenti prodotti ottenuti da piccoli ruminanti provenienti dalla regione Yambol: a) carni fresche; b) carni macinate e preparazioni di carni ottenute dalle carni di cui alla lettera a); c) prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano ottenuti dalle carni di cui alla lettera a), diversi da quelli che sono stati sottoposti a un trattamento atto ad eliminare determinati rischi per la salute degli animali in conformità all'allegato III della direttiva 2002/99/CE del Consiglio (7); d) latte crudo e prodotti lattiero-caseari, diversi da quelli che sono stati sottoposti a un trattamento in contenitori sigillati ermeticamente con un valore F0 pari o superiore a 3,00, come descritto nell'allegato III della direttiva 2002/99/CE; e) prodotti contenenti i prodotti di cui alle lettere da a) a d), f) sottoprodotti di origine animale non trasformati. 2.   In deroga al divieto stabilito al paragrafo 2, lettera f), l'autorità competente può autorizzare la spedizione sotto controllo ufficiale di sottoprodotti di origine animale non trasformati destinati alla trasformazione o allo smaltimento in un impianto da essa riconosciuto a tal fine nel territorio della Bulgaria, in conformità all', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1069/2009.
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