Art. 3

Mandato

In vigore dal 25 giu 2018
Mandato Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di: a) sviluppare contatti con i governi, i parlamenti, altri attori politici chiave, gli organi giudiziari e la società civile nella regione; b) incoraggiare i paesi della regione a cooperare su temi regionali di interesse comune, quali le minacce alla sicurezza comune, la lotta contro il terrorismo, i traffici illegali e la criminalità organizzata; c) contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti secondo i principi del diritto internazionale e facilitare l'attuazione di tale soluzione in stretta collaborazione con le Nazioni Unite, l'OSCE e il suo gruppo di Minsk; d) riguardo alla crisi in Georgia: i) contribuire alla preparazione delle discussioni internazionali di cui al punto 6 del piano di soluzione del 12 agosto 2008, le discussioni internazionali di Ginevra, e alle relative misure di attuazione dell'8 settembre 2008, inclusi le modalità della sicurezza e della stabilità nella regione, la questione dei rifugiati e degli sfollati interni, in base ai principi riconosciuti a livello internazionale, e qualsiasi altro argomento, di comune accordo tra le parti, ii) contribuire a definire la posizione dell'Unione e rappresentarla, a livello di RSUE, nelle discussioni di cui al punto i), e iii) agevolare l'attuazione del piano di soluzione del 12 agosto 2008 e delle relative misure di attuazione dell'8 settembre 2008; e) favorire lo sviluppo e l'attuazione di misure intese a rafforzare la fiducia in coordinamento con le competenze degli Stati membri, ove disponibili e ove opportuno; f) assistere nella preparazione, se del caso, di contributi dell'Unione all'attuazione di una possibile soluzione del conflitto; g) intensificare il dialogo tra l'Unione e i principali soggetti interessati relativamente alla regione; h) assistere l'Unione nell'ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti del Caucaso meridionale; i) nell'ambito delle attività stabilite nel presente articolo, contribuire all'attuazione della politica e degli orientamenti dell'Unione in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone di conflitto, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo.
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Mandato (Art. 3 Decisione (UE) 2018/907) — Testo vigente | Portale Normativo