Art. 12

Coordinamento

In vigore dal 25 giu 2018
Coordinamento 1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Se del caso, si cercherà di stabilire un coordinamento con gli Stati membri. Le attività dell'RSUE sono coordinate con il competente ufficio geografico del SEAE e con la Commissione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione. 2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i pertinenti capimissione degli Stati membri e i capi delle delegazioni dell'Unione. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.
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