Art. 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

In vigore dal 25 giu 2018
Sicurezza delle informazioni classificate UE 1.   L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (4). 2.   L'AR è autorizzato a comunicare alla KFOR della NATO informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE. 3.   L'AR è autorizzato a comunicare all'Organizzazione delle Nazioni Unite e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, in funzione dei bisogni operativi dell'RSUE, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE. A tal fine sono adottate disposizioni a livello locale. 4.   L'AR è autorizzato a comunicare ai terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'azione, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell', paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (5).
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Sicurezza delle informazioni classificate UE (Art. 8 Decisione (UE) 2018/903) — Testo vigente | Portale Normativo