Art. 3

Mandato

In vigore dal 25 giu 2018
Mandato Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di: a) offrire la consulenza e il sostegno dell'Unione nel processo politico; b) promuovere il coordinamento politico generale dell'Unione in Kosovo; c) rafforzare la presenza dell'Unione in Kosovo e garantirne la coerenza e l'efficacia; d) fornire al capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) orientamenti politici a livello locale, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive; e) assicurare la coerenza dell'azione dell'Unione in Kosovo, anche nella gestione locale del processo di transizione di EULEX KOSOVO per l'eventuale trasferimento delle attività all'ufficio dell'RSUE o all'ufficio dell'UE in Kosovo e/o alle autorità locali, a seconda dei casi; f) sostenere la prospettiva europea del Kosovo e il ravvicinamento all'Unione, in linea con la prospettiva della regione e in conformità dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e la decisione del Consiglio (UE) 2015/1988 e in linea con le pertinenti conclusioni del Consiglio, mediante iniziative mirate di comunicazione pubblica e di divulgazione dell'Unione intese ad assicurare un più ampio sostegno e una più ampia comprensione a livello di opinione pubblica del Kosovo su questioni connesse con l'Unione, anche per quanto riguarda il lavoro svolto da EULEX KOSOVO; g) monitorare, assistere e facilitare, con tutti i mezzi e gli strumenti a disposizione dell'RSUE e con il sostegno dell'ufficio dell'UE in Kosovo, i progressi in merito alle priorità politiche, economiche ed europee, in linea con le rispettive competenze e responsabilità istituzionali, e sostenere l'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione anche mediante il programma di riforma europeo; h) contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Kosovo, anche in relazione alle donne e ai bambini, nonché alla protezione delle minoranze, conformemente alla politica e agli orientamenti dell'Unione in materia di diritti umani; i) fornire assistenza nell'attuazione del dialogo Belgrado-Pristina facilitato dall'Unione, compresi i compiti di supporto operativo che devono essere trasferiti da EULEX KOSOVO; j) sostenere il mandato delle sezioni specializzate e della procura specializzata, ove opportuno, anche mediante attività di comunicazione e sensibilizzazione.
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Mandato (Art. 3 Decisione (UE) 2018/903) — Testo vigente | Portale Normativo