Art. 2
In vigore dal 20 giu 2018
1. Il Lussemburgo recupera presso Engie LNG Holding S.à.r.l. l'aiuto illegale e incompatibile di cui all'.
2. Qualsiasi somma che non sia possibile recuperare presso Engie LNG Holding S.à.r.l. a seguito del recupero di cui al paragrafo 1 dovrà essere recuperata presso Engie SA e/o uno dei suoi successori o una delle società del gruppo.
3. Le somme da recuperare producono interessi dalla data in cui sono state messe a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro recupero effettivo.
4. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
5. Il Lussemburgo cessa di concedere la misura di aiuto di cui all' a partire dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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