Art. 3
Metodologia di comunicazione sotto forma di peso
In vigore dal 19 giu 2018
Metodologia di comunicazione sotto forma di peso
1. Gli Stati membri che calcolano e comunicano l'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero sotto forma di peso fanno ricorso a uno dei seguenti elementi:
a)
il peso totale delle borse di plastica in materiale leggero immesse nel mercato nazionale;
b)
la somma
i)
del peso delle borse di plastica in materiale leggero calcolato in base al gettito delle imposte, dei tributi o degli oneri obbligatori pagati dai consumatori per borsa unitaria e dichiarati o comunicati dagli operatori economici in conformità della legislazione nazionale, e
ii)
del peso delle borse di plastica in materiale leggero esenti da imposte, tributi o oneri immesse nel mercato nazionale, comunicato dagli operatori economici in conformità della legislazione nazionale.
2. Gli Stati membri che comunicano l'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero in conformità del presente articolo impongono agli operatori economici di fornire informazioni sul peso medio delle borse di plastica in materiale leggero.
3. Gli Stati membri che comunicano l'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero in conformità del paragrafo 1, lettera a), impongono agli operatori economici di comunicare il peso totale delle borse di plastica in materiale leggero da essi immesse nel mercato dei rispettivi territori per ogni anno civile.
4. Gli Stati membri che comunicano l'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero in conformità del paragrafo 1, lettera b), impongono agli operatori economici di comunicare il peso totale delle borse di plastica in materiale leggero esenti da imposte, tributi o oneri da essi immesse nel mercato dei rispettivi territori per ogni anno civile.
5. Gli Stati membri che si avvalgono della metodologia di cui al paragrafo 1, lettera a), comunicano l'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero per mezzo della tabella 6 di cui all'allegato della decisione 2005/270/CE.
6. Gli Stati membri che si avvalgono della metodologia di cui al paragrafo 1, lettera b), comunicano l'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero per mezzo della tabella 7 di cui all'allegato della decisione 2005/270/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2018:896:oj#art-3