Art. 3

In vigore dal 4 giu 2018
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 10 del protocollo addizionale (7).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2018:890:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo