Art. 2

In vigore dal 4 giu 2018
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 23 della convenzione (6).
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Art. 2 Decisione (UE) 2018/889 — Testo vigente | Portale Normativo