Art. 1
In vigore dal 4 giu 2018
La decisione di esecuzione 2014/709/UE è così modificata:
1)
all', il primo comma è sostituito dal seguente:
«La presente decisione stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri o nelle zone di cui all'allegato (gli Stati membri interessati), e in tutti gli Stati membri per quanto riguarda gli spostamenti di suini selvatici e gli obblighi di informazione.»;
2)
l'articolo 15 è così modificato:
i)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri interessati:
a)
vietano la spedizione di suini selvatici vivi dalle zone elencate nell'allegato in altre zone del territorio dello stesso Stato membro non figuranti in tale elenco;
b)
garantiscono che dalle zone elencate nell'allegato non vengano spedite carni di suini selvatici, preparati e prodotti a base di carni, costituiti da o contenenti tali carni in altri Stati membri o in altre zone del territorio dello stesso Stato membro.»;
ii)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Tutti gli Stati membri vietano la spedizione di suini selvatici vivi in altri Stati membri e in paesi terzi.»;
iii)
il paragrafo 4 è soppresso;
3)
l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2018:834:oj#art-1