Art. 1

In vigore dal 4 giu 2018
La decisione di esecuzione 2014/709/UE è così modificata: 1) all', il primo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri o nelle zone di cui all'allegato (gli Stati membri interessati), e in tutti gli Stati membri per quanto riguarda gli spostamenti di suini selvatici e gli obblighi di informazione.»; 2) l'articolo 15 è così modificato: i) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri interessati: a) vietano la spedizione di suini selvatici vivi dalle zone elencate nell'allegato in altre zone del territorio dello stesso Stato membro non figuranti in tale elenco; b) garantiscono che dalle zone elencate nell'allegato non vengano spedite carni di suini selvatici, preparati e prodotti a base di carni, costituiti da o contenenti tali carni in altri Stati membri o in altre zone del territorio dello stesso Stato membro.»; ii) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Tutti gli Stati membri vietano la spedizione di suini selvatici vivi in altri Stati membri e in paesi terzi.»; iii) il paragrafo 4 è soppresso; 3) l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
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