Art. 2

In vigore dal 28 mag 2018
Per l'esercizio finanziario 2017 i conti degli organismi pagatori degli Stati membri indicati nell'allegato II, relativi alle spese finanziate dal FEAGA, non sono contemplati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione dei conti.
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Art. 2 Decisione (UE) 2018/794 — Testo vigente | Portale Normativo