Art. 1

In vigore dal 28 mag 2018
L'articolo 34 della decisione 2013/255/PESC è sostituito dal seguente: «Articolo 34 La presente decisione si applica fino al 1o giugno 2019. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
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