Art. 1

In vigore dal 25 mag 2018
In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, l'Ungheria è autorizzata a disporre che il debitore dell'IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le operazioni seguenti: a) la cessione di beni di investimento effettuata da un soggetto passivo oggetto di una procedura di liquidazione o di qualsiasi altra procedura che ne stabilisca giuridicamente l'insolvenza; b) la cessione di altri beni e le prestazioni di servizi con un valore di mercato superiore a 100 000 HUF al momento dell'operazione, effettuate da un soggetto passivo oggetto di una procedura di liquidazione o di qualsiasi altra procedura che ne stabilisca giuridicamente l'insolvenza.
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