Art. 1
In vigore dal 16 mag 2018
All'articolo 6 bis, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 è aggiunta la seguente lettera e):
«e)
gli animali, indipendentemente dal loro status di vaccinazione individuale o dalla vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa nell'azienda di origine, sono spostati dalle aziende situate in un'area elencata nella parte I dell'allegato I in un qualsiasi luogo di destinazione situato in un'altra area dello stesso Stato membro elencata nella parte I dell'allegato I, purché:
i)
le autorità competenti dello Stato membro interessato abbiano attuato un programma annuale di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa in tutte le aree di tale Stato membro elencate nella parte I dell'allegato I, detto programma sia stato completato almeno 28 giorni prima della data di spedizione, sia conforme alle condizioni di cui all'allegato II e approvato dalla Commissione, e le autorità competenti abbiano informato la Commissione e gli altri Stati membri della data di inizio e di completamento di tale programma di vaccinazione; e
ii)
nel caso in cui lo spostamento degli animali sia effettuato attraverso un'area elencata nella parte II dell'allegato I, sia stata istituita una procedura di incanalamento a norma dell'articolo 12, sotto il controllo delle autorità competenti dei luoghi di origine, di transito e di destinazione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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