Art. 3
In vigore dal 14 mag 2018
Fatte salve le disposizioni e le condizioni riportate nell'allegato, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo che saranno adottate dalla commissione mista.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2018:754:oj#art-3