Art. 1

In vigore dal 14 mag 2018
1.   È sospesa la qualifica di Malta quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. 2.   Al fine di ottenere nuovamente la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini, Malta deve rispettare le seguenti condizioni: a) le condizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 4, lettere b), c) e d), della direttiva 64/432/CEE continuano a essere soddisfatte; b) tutti gli allevamenti bovini sono stati sottoposti alla prova per la tubercolosi bovina secondo le procedure di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE; c) la percentuale di allevamenti bovini di cui è confermato che sono infetti da tubercolosi non ha superato lo 0,1 % del totale degli allevamenti durante un periodo continuativo di 12 mesi; d) alla fine del periodo di 12 mesi di cui alla lettera c), almeno il 99,9 % degli allevamenti bovini è stato dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi.
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