Art. 1

In vigore dal 14 mag 2018
All'articolo 8 della decisione (PESC) 2015/778 è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può ospitare una cellula sulle informazioni sui reati composta da personale delle pertinenti autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione elencate al paragrafo 3 del presente articolo, al fine di facilitare la ricezione, la raccolta e la trasmissione di informazioni, compresi i dati personali, sul traffico e sulla tratta di esseri umani, sull'embargo sulle armi nei confronti della Libia, sul traffico illecito di cui all'articolo 2 ter, paragrafo 4, nonché sui reati pertinenti per la sicurezza dell'operazione. Il trattamento dei dati personali in questo contesto è effettuato conformemente al diritto dello Stato di bandiera della nave su cui è ubicata la cellula sulle informazioni sui reati e, per quanto riguarda il personale delle agenzie dell'Unione, in conformità del quadro giuridico applicabile alle rispettive agenzie.».
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