Art. 1
In vigore dal 14 mag 2018
La decisione (PESC) 2016/2382 è così modificata:
1)
all'articolo 3, è aggiunta la lettera seguente:
«k)
fornire alle amministrazioni degli Stati membri e dell'Unione personale qualificato, che abbia familiarità con le politiche, le istituzioni, le procedure e migliori pratiche dell'Unione nel settore della sicurezza e della difesa informatiche.»;
2)
all'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
«h)
la consapevolezza in materia informatica e corsi di livello avanzato, anche a sostegno di missioni e operazioni PSDC.»;
3)
all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
personale a contratto, qualora non si trovi alcun esperto nazionale per la posizione di esperto amministrativo e finanziario o per le posizioni di gestore della formazione sulla sicurezza informatica e previa approvazione del comitato direttivo.»;
4)
all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'AESD per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 è pari a 1 308 164,00 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'AESD per i periodi successivi è deciso dal Consiglio.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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