Art. 1

In vigore dal 2 mag 2018
1.   Il gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni» comprende l'erogazione di servizi professionali di pulizia ordinaria, effettuati presso edifici commerciali, istituzionali e altri accessibili al pubblico nonché presso abitazioni private. Le zone in cui sono effettuati i servizi di pulizia possono comprendere fra l'altro uffici, impianti sanitari e aree ospedaliere accessibili al pubblico, quali corridoi, sale d'attesa e sale di riposo. 2.   Esso comprende altresì la pulizia di superfici vetrate raggiungibili senza il ricorso ad attrezzature o macchinari specializzati. 3.   Il gruppo di prodotti non comprende le attività di disinfezione né le attività di pulizia effettuate presso siti produttivi né le attività per le quali i prodotti di pulizia sono forniti dal cliente.
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