Art. 1
In vigore dal 26 apr 2018
La decisione di esecuzione (UE) 2015/750 è così modificata:
1)
il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione di esecuzione (UE) 2015/750 della Commissione, dell'8 maggio 2015, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 1 427-1 517 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione»;
2)
l' è sostituito dal seguente:
«
La presente decisione mira ad armonizzare le condizioni per la disponibilità e l'uso efficiente della banda di frequenze 1 427-1 517 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica all'interno dell'Unione.»;
3)
all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Entro il 1o ottobre 2018 gli Stati membri designano e rendono disponibile, su base non esclusiva, le bande di frequenze 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 517 MHz, o una loro porzione, per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato.»;
4)
all', il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se designano e rendono disponibile soltanto una porzione delle bande di frequenze 1 427-1 452 MHz o 1 492-1 517 MHz conformemente al paragrafo 2, gli Stati membri:
a)
assicurano che qualsiasi uso esistente sia mantenuto nella misura strettamente necessaria e con l'obiettivo di rendere tali bande progressivamente disponibili per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili;
b)
assicurano che tale porzione di spettro costituisca principalmente, unitamente alla banda di frequenze 1 452-1 492 MHz, una banda di frequenze contigue;
c)
possono autorizzare fino al 1o gennaio 2023, e oltre nel caso non venga individuata una domanda nazionale di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili conformemente agli articoli 3 e 6 della decisione 243/2012/UE, l'uso di parte di tali bande per il mantenimento dei servizi fissi senza fili terrestri esistenti o di altri usi esistenti, che non possono condividere tali bande con servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.»;
5)
all' è inserito il seguente paragrafo 4:
«4. Gli Stati membri assicurano che i sistemi terrestri di cui al presente articolo offrano una protezione adeguata ai sistemi nelle bande adiacenti.»;
6)
all' è inserito il seguente paragrafo 5:
«5. Gli Stati membri agevolano la conclusione di accordi di coordinamento transfrontaliero allo scopo di permettere il funzionamento dei sistemi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, tenendo conto dei diritti e delle procedure regolamentari esistenti nonché dei pertinenti accordi internazionali.»;
7)
è aggiunto il seguente articolo 2 bis:
«Articolo 2 bis
Gli Stati membri riesaminano l'applicazione dell' ogni due anni al fine di garantire la massima disponibilità della banda di frequenze 1 427-1 517 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.»;
8)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Gli Stati membri monitorano l'uso della banda di frequenze 1 427-1 517 MHz e, su richiesta o di propria iniziativa, riferiscono i dati rilevati alla Commissione al fine di consentire il tempestivo riesame della presente decisione, se del caso.»;
9)
è aggiunto il seguente articolo 4 bis:
«Articolo 4 bis
Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all'attuazione della presente decisione, compreso il grado di disponibilità delle bande di frequenze 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 517 MHz, al più tardi il 1o novembre 2018.»;
10)
l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/750 è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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