Art. 3
Attuazione
In vigore dal 26 apr 2018
Attuazione
1. L'alto rappresentante è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica della presente decisione è affidata all'Agenzia svedese per le emergenze civili, che agisce quale gestore della capacità di deposito. L'Agenzia svedese per le emergenze civili svolge il suo compito sotto la responsabilità dell'alto rappresentante, fatte salve le responsabilità finanziarie della Commissione di cui all', paragrafo 3.
3. Le modalità dettagliate per l'attuazione della presente decisione sono concordate tra l'Agenzia svedese per le emergenze civili e il comandante dell'operazione civile, in consultazione con i servizi competenti della Commissione. Tali modalità garantiscono in particolare che il comandante dell'operazione civile abbia accesso al deposito per esercitare la supervisione operativa e tecnica al fine di assicurare la capacità di spiegamento e il corretto funzionamento delle missioni di gestione civile delle crisi. Il comandante dell'operazione civile valuta altresì l'idoneità tecnica dei mezzi usati a fini di stoccaggio e di uso futuro, e riferisce sull'esigenza di rinnovare e ricostituire le riserve.
4. La capacità di deposito mette a disposizione le attrezzature e i mezzi di cui all', paragrafo 1, lettera b), e all' paragrafo 2, su richiesta di una missione civile in ambito PSDC, in funzione delle esigenze specifiche della stessa e conformemente al mandato della missione. La medesime condizioni si applicano mutatis mutandis per quanto riguarda altri interventi operativi dell'Unione e degli RSUE.
Storico versioni
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