Art. 1

In vigore dal 20 apr 2018
Il PHMB (1415; 4.7) (n. CE: n.d., n. CAS: 32289-58-0 e 1802181-67-4) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6.
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Art. 1 Decisione (UE) 2018/619 — Testo vigente | Portale Normativo