Art. 1
In vigore dal 17 apr 2018
I tassi e la durata che sono stati convenuti nel corso delle consultazioni bilaterali e figurano all'allegato della presente decisione modificano le condizioni tariffarie inizialmente previste per i rispettivi prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati di cui ai protocolli nn. 2 e 5 dell'accordo di associazione.
Storico versioni
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