Art. 1

In vigore dal 16 apr 2018
La decisione 2003/76/CE è così modificata: 1) all'articolo 4, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4.   Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre di un dato anno a titolo di queste entrate, come pure i recuperi, sono riportati automaticamente all'anno successivo. Tali stanziamenti non possono essere stornati verso altre voci di bilancio. 5.   Gli stanziamenti di bilancio corrispondenti agli annullamenti di impegno sono sistematicamente azzerati al termine di ogni esercizio di bilancio. L'importo degli accantonamenti per stanziamenti di impegno svincolato in seguito degli annullamenti è reso disponibile per il Fondo di ricerca carbone e acciaio.»; 2) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 4 L'importo corrispondente agli annullamenti di impegni avvenuti a decorrere dal 24 luglio 2002 in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, è reso disponibile per il Fondo di ricerca carbone e acciaio il 10 maggio 2018.»
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