Art. 6

Ispezioni sulla sicurezza informatica

In vigore dal 6 apr 2018
Ispezioni sulla sicurezza informatica 1.   La direzione generale Risorse umane e sicurezza effettua ispezioni sulla sicurezza informatica per verificare che le misure di sicurezza informatica siano conformi alle politiche di sicurezza informatica della Commissione e accertarsi dell'integrità di tali misure di controllo. 2.   La direzione generale Risorse umane e sicurezza può effettuare un'ispezione sulla sicurezza informatica: a) di propria iniziativa; b) su richiesta del comitato direttivo per la sicurezza dell'informazione (ISSB); c) su richiesta pervenuta da un proprietario del sistema; d) a seguito di un incidente di sicurezza informatica; oppure e) qualora sia stato individuato un rischio elevato per un particolare sistema. 3.   I proprietari dei dati possono richiedere che sia effettuata un'ispezione sulla sicurezza informatica prima di archiviare le loro informazioni in un CIS. 4.   I risultati dell'ispezione sono documentati in una relazione ufficiale inviata al proprietario del sistema, con copia al responsabile della sicurezza informatica a livello locale (LISO), contenente le risultanze e le raccomandazioni per migliorare la conformità del CIS alla politica di sicurezza informatica. La direzione generale Risorse umane e sicurezza riferisce all'ISSB in merito ai principali problemi e alle raccomandazioni formulate. 5.   La direzione generale Risorse umane e sicurezza verifica l'attuazione delle raccomandazioni. 6.   Laddove opportuno, le ispezioni sulla sicurezza informatica comprendono l'ispezione di servizi, locali e apparecchiature fornite al proprietario del sistema, e riguardano i fornitori di servizi sia interni sia esterni.
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Ispezioni sulla sicurezza informatica (Art. 6 Decisione (UE) 2018/559) — Testo vigente | Portale Normativo