Art. 2

In vigore dal 22 mar 2018
La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Serbia sono destinatarie della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2018:500:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Decisione (UE) 2018/500 — Testo vigente | Portale Normativo