Art. 4
In vigore dal 20 mar 2018
Le posizioni che devono essere espresse a nome dell'Unione devono essere adottate conformemente ai trattati e, pertanto, dal Consiglio, come previsto all'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea o all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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