Art. 5
Applicazione delle modifiche
In vigore dal 20 mar 2018
Applicazione delle modifiche
1. Sulla base delle informazioni sul regime di sostegno di cui all' e tenuto conto del contesto nazionale e unionale della produzione agricola, nonché degli altri fattori pertinenti, nel 2022 la Svezia presenterà alla Commissione proposte appropriate per modificare e prorogare gli aiuti autorizzati nell'ambito della presente decisione per un periodo di cinque anni.
2. Qualora la Commissione decidesse di modificare la presente decisione, segnatamente in funzione di eventuali cambiamenti delle organizzazioni comuni di mercato o del regime di sostegno diretto o di modificazioni delle aliquote di aiuti di Stato autorizzati nel settore agricolo, qualsiasi modificazione degli aiuti autorizzati dalla presente decisione può essere applicata soltanto a decorrere dall'anno successivo a quello dell'adozione di detta modificazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2018:479:oj#art-5