Art. 10
Trasparenza
In vigore dal 13 mar 2018
Trasparenza
1. Il gruppo è iscritto nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («registro dei gruppi di esperti»).
2. Per quanto riguarda la composizione del gruppo, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le informazioni seguenti:
a)
il nome degli Stati membri;
b)
il nome delle parti sociali; gli interessi rappresentati;
c)
il nome delle agenzie nel settore dell'occupazione e degli affari sociali;
d)
il nome degli osservatori, compreso il nome dei paesi terzi.
3. Tutti i documenti pertinenti (quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti) sono resi pubblici tramite il registro dei gruppi di esperti o tramite un link dal registro ad un apposito sito web dove tali informazioni sono reperibili. L'accesso a questi siti web non è subordinato alla registrazione dell'utente né ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell'ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti avviene a tempo debito prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono previste deroghe alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all' del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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