Art. 1

In vigore dal 12 mar 2018
La decisione 2013/798/PESC è così modificata: 1) All', la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armamenti e di materiale connesso e alla prestazione di assistenza tecnica, finanziamento o assistenza finanziaria a essi relativi destinati unicamente al sostegno o all'uso da parte della missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica centrafricana (MINUSCA), delle missioni dell'Unione e delle forze francesi dispiegate nella CAR, nonché delle altre forze dispiegate dagli Stati membri delle Nazioni Unite che forniscono formazione e assistenza, come notificato in conformità della lettera b);»; 2) all'articolo 2 bis, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) sono coinvolti nel pianificare, dirigere o compiere atti, nella CAR, che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano attacchi alle popolazioni civili, di matrice etnica o religiosa, a beni di carattere civile, inclusi i centri amministrativi, i tribunali, le scuole e gli ospedali, e sequestri e trasferimenti forzati;»; 3) all'articolo 2 bis, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) sono coinvolti nel pianificare, dirigere, fiancheggiare o condurre attacchi contro missioni delle Nazioni Unite o forze di sicurezza internazionali, comprese la Minusca, le missioni dell'Unione e le forze francesi che le sostengono, nonché contro il personale umanitario;»; 4) all'articolo 2 bis, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «j) compiono atti di istigazione alla violenza, in particolare di matrice etnica o religiosa, che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, e quindi perpetrano o forniscono assistenza ad atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR;»; 5) all'articolo 2 ter, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) sono coinvolti nel pianificare, dirigere o compiere atti, nella CAR, che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano attacchi alle popolazioni civili, di matrice etnica o religiosa, a beni di carattere civile, inclusi i centri amministrativi, i tribunali, le scuole e gli ospedali, e sequestri e trasferimenti forzati;»; 6) all'articolo 2 ter, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) sono coinvolti nel pianificare, dirigere, fiancheggiare o condurre attacchi contro missioni delle Nazioni Unite o forze di sicurezza internazionali, comprese la Minusca, le missioni dell'Unione e le forze francesi che le sostengono, nonché contro il personale umanitario;»; 7) all'articolo 2 ter, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «j) compiono atti di istigazione alla violenza, in particolare di matrice etnica o religiosa, che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, e quindi perpetrano o forniscono assistenza ad atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR;».
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Art. 1 Decisione (UE) 2018/391 — Testo vigente | Portale Normativo