Art. 1
In vigore dal 8 mar 2018
Gli impegni offerti dai produttori esportatori in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina sono respinti.
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