Art. 1
In vigore dal 5 mar 2018
La Commissione è autorizzata ad avviare i negoziati per un accordo di Lisbona riveduto sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.
I negoziati sono condotti in consultazione con il comitato speciale di cui all'articolo 207, paragrafo 3, TFUE.
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