Art. 1

In vigore dal 27 feb 2018
1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nella 26a sessione del comitato di revisione istituito dalla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, è basata sul testo che sarà accluso alla presente decisione. 2.   Nel comitato di revisione i rappresentanti dell'Unione possono accettare modifiche di minore entità dei documenti di cui al testo che sarà accluso alla presente decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
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