Art. 1
In vigore dal 27 feb 2018
La decisione di esecuzione (UE) 2017/927 è così modificata:
1)
all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a, ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati negli allegati I e III della presente decisione.»;
2)
il testo dell'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2017/927.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2018:305:oj#art-1