Art. 1

In vigore dal 27 feb 2018
La decisione di esecuzione (UE) 2017/927 è così modificata: 1) all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a, ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati negli allegati I e III della presente decisione.»; 2) il testo dell'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2017/927.
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Art. 1 Decisione (UE) 2018/305 — Testo vigente | Portale Normativo