Art. 2
In vigore dal 27 feb 2018
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Storico versioni
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