Art. 1
In vigore dal 26 feb 2018
La decisione di esecuzione (UE) 2017/926 è così modificata:
1)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Gli importi che devono essere imputati agli Stati membri a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2014-2020 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sono indicati nell'allegato III della presente decisione.
Gli importi che devono essere imputati agli Stati membri a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2007-2013 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sono indicati nell'allegato IV della presente decisione.»;
2)
il testo dell'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato IV della decisione (UE) 2017/926.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2018:301:oj#art-1