Art. 1

In vigore dal 26 feb 2018
La decisione di esecuzione (UE) 2017/926 è così modificata: 1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Gli importi che devono essere imputati agli Stati membri a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2014-2020 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sono indicati nell'allegato III della presente decisione. Gli importi che devono essere imputati agli Stati membri a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2007-2013 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sono indicati nell'allegato IV della presente decisione.»; 2) il testo dell'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato IV della decisione (UE) 2017/926.
Storico versioni

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