Art. 1
In vigore dal 26 feb 2018
La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:
1)
all'articolo 9, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di tutti i prodotti petroliferi raffinati alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri, attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso, ovvero mediante navi, aeromobili, oleodotti, linee ferroviarie o veicoli battenti bandiera degli Stati membri, siano o meno tali prodotti petroliferi raffinati originari dei territori di tali Stati membri.
3. In deroga al divieto di cui al paragrafo 2, qualora il volume dei prodotti petroliferi raffinati, compresi il diesel e il cherosene, forniti, venduti o trasferiti alla RPDC non superi i 500 000 barili durante un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1o gennaio 2018 e, successivamente, per periodi di dodici mesi, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare, caso per caso, la fornitura, la vendita o il trasferimento alla RPDC di prodotti petroliferi raffinati qualora l'autorità competente abbia stabilito che tale fornitura, vendita o trasferimento hanno esclusivamente scopi umanitari e a condizione che:
a)
lo Stato membro notifichi al comitato delle sanzioni ogni trenta giorni il volume di tale fornitura, vendita o trasferimento di prodotti petroliferi raffinati alla RPDC, unitamente a informazioni su tutte le parti dell'operazione;
b)
la fornitura, la vendita o il trasferimento di detti prodotti petroliferi raffinati non coinvolgano persone o entità associate ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), comprese le persone o le entità designate; e
c)
la fornitura, la vendita o il trasferimento di prodotti petroliferi raffinati non siano collegati alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017).»;
2)
all'articolo 9 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È vietata ai cittadini degli Stati membri l'acquisizione nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di prodotti ittici, siano tali beni originari o meno del territorio della RPDC, nonché l'acquisto di diritti di pesca della RPDC.»;
3)
l'articolo 9 ter è sostituito dal seguente:
«Articolo 9 ter
1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di tutto il petrolio greggio alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri, o attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso, ovvero mediante navi, aeromobili, oleodotti, linee ferroviarie o veicoli degli Stati membri, siano tali beni originari o meno del territorio degli Stati membri.
2. In deroga al paragrafo 1, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui uno Stato membro stabilisca che la fornitura, la vendita o il trasferimento di petrolio greggio alla RPDC hanno esclusivamente scopi umanitari e il comitato delle sanzioni abbia approvato preventivamente il carico, secondo una valutazione caso per caso, conformemente al paragrafo 4 della UNSCR 2397 (2017).
3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti pertinenti contemplati dal presente articolo.»;
4)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 9 quinquies
1. È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi, in modo diretto o indiretto, nella RPDC o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di prodotti alimentari e agricoli, macchinari e apparecchi elettrici, terre e pietre, comprese magnesite e magnesia, legno e navi, siano tali beni originari o meno del territorio della RPDC.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non pregiudica l'esecuzione fino al 21 gennaio 2018 di contratti conclusi prima del 22 dicembre 2017. I dettagli relativi a qualsiasi carico sono notificati al comitato delle sanzioni entro il 5 febbraio 2018.
3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti pertinenti contemplati dal paragrafo 1.
Articolo 9 sexies
1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o attraverso il territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi, aeromobili, oleodotti, linee ferroviarie o veicoli di questi ultimi, di tutti i macchinari industriali, veicoli di trasporto, nonché ghisa, ferro, acciaio e altri metalli, siano tali beni originari o meno del loro territorio.
2. In deroga al paragrafo 1, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica qualora uno Stato membro stabilisca che la fornitura di pezzi di ricambio è necessaria per garantire l'impiego in sicurezza degli aeromobili per passeggeri della RPDC.
3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti pertinenti contemplati dal presente articolo.»;
5)
l'articolo 16 è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli Stati membri cooperano, conformemente alla loro legislazione nazionale, alle ispezioni ai sensi dei paragrafi da 1 a 3.
Gli Stati membri cooperano, quanto più tempestivamente possibile e in modo appropriato con un altro Stato che dispone di informazioni che lo portano a sospettare che la RPDC stia cercando di fornire, vendere o trasferire o acquisire, in modo diretto o indiretto, merci illecite, qualora tale Stato richieda ulteriori informazioni marittime e sul carico, al fine, fra l'altro, di determinare se il bene, la merce o il prodotto in questione sia originario della RPDC.».
b)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sequestrare e smaltire, ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione a fini di smaltimento, i prodotti di cui sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), che sono individuati durante le ispezioni, nel rispetto degli obblighi loro incombenti ai sensi del diritto internazionale applicabile.»;
6)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 18 ter
1. Gli Stati membri sequestrano, ispezionano e confiscano qualsiasi nave nei loro porti e possono ispezionare, sequestrare e confiscare qualsiasi nave soggetta alla loro giurisdizione nelle rispettive acque territoriali se esistono motivi ragionevoli di ritenere che la nave sia stata utilizzata per attività, o per il trasporto di prodotti, vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) or 2397 (2017).
2. Le disposizioni per la confisca delle navi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi sei mesi dopo la data in cui tale nave è stata confiscata se il comitato delle sanzioni decide, in base a una valutazione caso per caso e su richiesta di uno Stato di bandiera, che siano state prese misure adeguate per evitare che la nave contribuisca a future violazioni delle UNSCR di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri revocano la registrazione di una nave qualora vi siano fondati motivi di ritenere che la nave sia stata coinvolta in attività, o nel trasporto di prodotti, vietati ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017).
4. È vietata la prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, di servizi di classificazione alle navi elencate nell'allegato VI, se non preventivamente approvata dal comitato delle sanzioni secondo una valutazione caso per caso.
5. È vietata la prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, di servizi di assicurazione o riassicurazione di navi elencate nell'allegato VI.
6. I paragrafi 4 e 5 non si applicano qualora il comitato delle sanzioni stabilisca, secondo una valutazione caso per caso, che la nave è impegnata in attività svolte esclusivamente per scopi di sussistenza, che non saranno utilizzate da persone o entità della RPDC per generare entrate, o esclusivamente per scopi umanitari.
7. L'allegato VI contiene le navi di cui ai paragrafi da 4 e 5 del presente articolo se esistono motivi ragionevoli di ritenere che la nave sia stata utilizzata per attività, o per il trasporto di prodotti, vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017).»;
7)
l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Articolo 21
Gli Stati membri revocano la registrazione di qualsiasi nave la cui proprietà, controllo o esercizio sia della RPDC e non registrano alcuna delle navi la cui registrazione sia stata revocata da un altro Stato a norma del paragrafo 24 della UNSCR 2321 (2016), del paragrafo 8 della UNSCR 2375 (2017), o del paragrafo 12 della UNSCR 2397 (2017), se non previa approvazione del comitato delle sanzioni, secondo una valutazione caso per caso.»;
8)
all'articolo 26 bis è inserito il paragrafo seguente:
«5. Gli Stati membri rimpatriano nella RPDC tutti i cittadini nordcoreani che percepiscono redditi in tale Stato membro e tutti gli addetti alla sicurezza del governo della RPDC che controllano i lavoratori nordcoreani all'estero immediatamente, e comunque entro il 21 dicembre 2019, a meno che lo Stato membro stabilisca che un cittadino della RPDC sia cittadino di uno Stato membro o che si tratti di un cittadino della RPDC il cui rimpatrio è vietato in base al diritto nazionale e internazionale applicabile, compreso il diritto internazionale dei rifugiati e il diritto internazionale dei diritti umani, nonché dall'accordo sulla sede delle Nazioni Unite e dalla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.»;
9)
l'articolo 32 è sostituito dal seguente:
«Articolo 32
Non è concesso alcun diritto, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure istituite ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richieste da tale attuazione o a essa connesse, o le misure contemplate dalla presente decisione, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
a)
persone o entità designate di cui agli allegati I, II, III, IV, V o VI;
b)
qualsiasi altra persona o entità nella RPDC, compresi il governo della RPDC, e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;
c)
qualsiasi persona o entità che agisce tramite o per conto di una di tali persone o entità di cui alle lettere a) o b); o
d)
qualsiasi armatore o noleggiatore di una nave che sia stata sequestrata o confiscata ai sensi del dell'articolo 18 ter, paragrafo 1, o cancellata dal registro ai sensi dell'articolo 18 ter, paragrafo 3, o elencata nell'allegato VI».
10)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 32 bis
Le misure imposte dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) e 2397 (2017) se impediscono in qualsiasi modo le attività delle missioni diplomatiche o consolare nella RPDC a norma delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari.»;
11)
all'articolo 33, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I e IV sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o dal comitato delle sanzioni.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige gli elenchi contenuti negli allegati II, III, V e VI e adotta le relative modifiche.»;
12)
all'articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 18 ter, paragrafi 4 o 5, all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b) o c), o all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) o d), modifica di conseguenza gli allegati II, III, V o VI.»;
13)
l'articolo 36 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 36 bis
In deroga alle misure imposte dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), purché il comitato delle sanzioni abbia accertato che la deroga è necessaria per agevolare il lavoro delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso nella RPDC a favore della popolazione civile della RPDC o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle UNSCR, l'autorità competente di uno Stato membro concede l'autorizzazione necessaria.»;
14)
l'allegato II è modificato in conformità con l'allegato I della presente decisione;
15)
l'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato II della presente decisione;
16)
è aggiunto, come allegato VI, il testo di cui all'allegato III della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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