Art. 1
In vigore dal 23 feb 2018
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
1)
all', sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«4. In deroga all', gli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di fucili e pistole sportivi di piccolo calibro nonché di munizioni di piccolo calibro, destinati a essere utilizzati esclusivamente per eventi sportivi e addestramenti sportivi, o di assistenza tecnica o servizi di intermediazione, di finanziamenti o assistenza finanziaria correlati.
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere contemplati dal presente paragrafo.
5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un'autorizzazione a norma del paragrafo 4 almeno dieci giorni prima del rilascio dell'autorizzazione, compresi il tipo e il quantitativo dell'attrezzatura interessata e lo scopo al quale è destinata, o la natura dell'assistenza o dei servizi correlati.»;
2)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
1. La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2019.
2. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2018:280:oj#art-1