Art. 1
In vigore dal 20 feb 2018
In deroga all'articolo 287, punto 13, della direttiva 2006/112/CE, Malta è autorizzata ad applicare una franchigia IVA ai soggetti passivi la cui attività economica consiste principalmente nelle forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte) e il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale a 20 000 EUR.
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